Dalla legge 66/97 ad oggi: una nuova proposta di legge
• Testo della Legge 15 febbraio 1997 n. 66 "Norme contro la violenza sessuale"
• 14 luglio 2009 ancora una nuova legge sulla violenza sessuale : approvazione alla Camera, ancora in attesa dell’approvazione al senato. Il testo della proposta di legge.
Le novità della legge 15 febbraio 1997 n. 66 rispetto alla normativa precedente
Reati contro la "persona" e non più di reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Non solo una modifica verbale; al contrario si è in presenza di una nuova connotazione ricca di risvolti sul piano giuridico, poiché si sancisce che la libera volontà dell'individuo, quella che viene a mancare quando si subisce una violenza, è l'elemento più importante, risultando così secondario il principio violato della pubblica moralità, del pubblico interesse o addirittura dell'interesse dello Stato: porre al centro l'individuo rappresenta un principio basilare dello stato liberale.
Eliminazione della distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine, identificando la condotta delittuosa della violenza sessuale con degli atti sessuali non ulteriormente determinati, posti in essere con violenza o minaccia oppure mediante abuso di autorità.
Pene più severe (da 6 a 12 anni, prima il massimo è di 10). Aumentano anche le aggravanti (la reclusione prevista è dai 7 ai 15 anni) se la violenza è commessa su minore di 16 anni (prima 14); su una donna incinta o un disabile; da parte di un genitore; con abuso di relazioni d'ufficio; sotto l'effetto di droga e alcol. (non si parla di coniugi)
Se la vittima della violenza muore, la pena stabilita è l'ergastolo. Anche le molestie sessuali sono ulteriormente punite (da 6 mesi a 2 anni, con multa) e alla violenza sessuale di gruppo consegue una reclusione massima di 16 anni (prima di 12).
I rapporti sessuali tra minori saranno permessi, senza conseguenze penali, nella fascia dai 13 ai 16 anni. Negli altri casi, invece, i rapporti sessuali con un minore di 14 anni saranno sempre equiparati alla violenza sessuale.
Procedimento solo su querela della vittima che avrà sei mesi di tempo per presentarla e, una volta presentata, non potrà più ritirarla. Si procederà d'ufficio solo nel caso di violenza contro minori di 14 anni e nel caso in cui lo stupratore è un genitore della vittima. Per la violenza di gruppo la nuova legge prevede il carcere da sei a dodici anni con attenuanti per chi non ha preso direttamente parte alla violenza ma si è limitato ad assistere senza intervenire per bloccare gli stupratori.
Secondo le ultime statistiche l'80% dei casi la violenza avviene nel contesto di rapporti di fiducia: